Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati e nella misura delle proprie disponibilita', la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale, scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art2 · fonte su Normattiva