Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:

  • a)gli scambi d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
  • b)gli scambi di docenti e d'esperti, fra istituzioni ed organizzazioni collegate con l' istruzione e con la formazione;
  • c)gli scambi di docenti universitari e ricercatori dei due Paesi e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Testo vigente dal 10 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;299~accordo-art5 · fonte su Normattiva