[1]'eredita' immateriale dell'Expo Milano 2015

[2]1. Lo Stato ospitante favorira' la creazione e lo sviluppo di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredita' tematica di Expo Milano 2015. 2. Per il raggiungimento delle proprie finalita', tale centro si avvarra' della partecipazione di amministrazioni dello Stato e locali, pubbliche e private, cosi' come del contributo di personalita' del mondo scientifico e di quello economico, impegnate nel medesimo ambito di azione. 3. Il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni interessate nazionali e territoriali, sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle risorse preordinate e disponibili a legislazione vigente, alla fondazione o al centro di cui al paragrafo I del presente articolo, purche' le sue finalita' siano senza fine di lucro.

Testo vigente dal 25 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3~accordo-art21 · fonte su Normattiva