[1]dei privilegi e delle facilitazioni e cooperazione con le Autorita' italiane

[2]1. I privilegi e le facilitazioni previste dal presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Expo Milano 2015 e non a vantaggio personale di singoli. 2. Senza pregiudizio dei privilegi e delle facilitazioni conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e facilitazioni hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato italiano. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. 4. Ogni materia non disciplinata dal presente Accordo o dai singoli contratti di partecipazione e' soggetta alla normativa italiana.

Testo vigente dal 25 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3~accordo-art22 · fonte su Normattiva