[1]ALLEGATO A
[2]ARBITRATO
[3]ARTICOLO 1.
[4]A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato e' condotta in conformita' alle disposizioni del presente allegato.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
[1]ALLEGATO A
[2]ARBITRATO
[3]ARTICOLO 1.
[4]A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato e' condotta in conformita' alle disposizioni del presente allegato.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art1 · fonte su Normattiva