ALLEGATO VII ARBITRATO Articolo 1 Apertura del procedimento Nel rispetto delle disposizioni della Parte XV, una qualsiasi delle parti di una controversia puo' sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui al presente Allegato, con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica e' essere accompagnata dall'esposizione della domanda e dei motivi su cui essa si fonda.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vii-art1 · fonte su Normattiva