Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, per elaborare e adottare delle procedure appropriate riguardanti l'accertamento delle responsabilita' e l'indennizzo dei danni risultanti dall'inquinamento dell'ambiente marino in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli applicabili.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art12 · fonte su Normattiva