Art. 12 — Responsabilità e indennizzo dei danni
Le Parti contraenti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, per elaborare e adottare delle procedure appropriate riguardanti l'accertamento delle responsabilita' e l'indennizzo dei danni risultanti dall'inquinamento dell'ambiente marino in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli applicabili.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
