Art. 11 — Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a cooperare direttamente o, se necessario, con l'intermediazione di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate nel campo della scienza e della tecnologia, come pure a scambiarsi dati e altre informazioni di carattere scientifico, al fine della realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a promuovere e a coordinare i loro programmi nazionali di ricerca riguardanti tutti i tipi di inquinamento dell'ambiente marino del mar Mediterraneo e a cooperare per elaborare e porre in atto programmi regionali e altri programmi internazionali di ricerca al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione. 3. Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per fornire una assistenza tecnica e altre forme possibili di assistenza nei settori relativi all'inquinamento dell'ambiente marino, dando la priorita' alle particolari necessita' dei paesi in via di sviluppo della regione mediterranea.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
