1. Le Parti contraenti adotteranno, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate e conformi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore dei quali sono parti per prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona. 2. Le Parti contraenti coopereranno per l'elaborazione e l'adozione, oltre che dei protocolli aperti alla firma contemporaneamente alla presente Convenzione, dei protocolli addizionali, che prescrivano le misure, le procedure e le norme concordate per assicurare l'applicazione della Convenzione. 3. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito degli organismi internazionali considerati qualificati, le misure concernenti la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro tutti i tipi e tutte le fonti di inquinamento.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art4 · fonte su Normattiva