1. Le Parti contraenti, nel corso di una conferenza diplomatica, potranno adottare dei protocolli addizionali alla presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 4. 2. Una conferenza diplomatica, in vista dell'adozione di protocolli addizionali, verra' convocata dall'Organizzazione se ne avranno fatto domanda i due terzi delle Parti contraenti. 3. In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Organizzazione, dopo aver consultato i firmatari della presente Convenzione, puo' convocare una conferenza diplomatica in vista della adozione di protocolli addizionali.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art15 · fonte su Normattiva