Art. 15 — Adozione di protocolli addizionali
1. Le Parti contraenti, nel corso di una conferenza diplomatica, potranno adottare dei protocolli addizionali alla presente Convenzione, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 4. 2. Una conferenza diplomatica, in vista dell'adozione di protocolli addizionali, verra' convocata dall'Organizzazione se ne avranno fatto domanda i due terzi delle Parti contraenti. 3. In attesa dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Organizzazione, dopo aver consultato i firmatari della presente Convenzione, puo' convocare una conferenza diplomatica in vista della adozione di protocolli addizionali.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
