Art. 18 — Regolamento interno e regole finanziarie
1. Le Parti contraenti adotteranno un regolamento interno per le riunioni e le conferenze previste agli articoli 14, 15 e 16 di cui sopra. 2. Le Parti contraenti adotteranno delle regole finanziarie, elaborate in consultazione con l'Organizzazione, per determinare specificamente la loro partecipazione finanziaria.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
