1. Le Parti contraenti terranno una riunione ordinaria ogni due anni e, ogni volta che lo riterranno necessario, delle riunioni straordinarie su richiesta dell'Organizzazione o di una Parte contraente, a condizione che le richieste siano appoggiate da almeno due Parti contraenti. 2. Le riunioni delle Parti contraenti avranno per oggetto la sorveglianza dell'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli e, in particolare:

  • i)di procedere ad un esame generale delle valutazioni formulate dalle Parti contraenti e dagli organismi internazionali qualificati circa la situazione dell'inquinamento marino e sui suoi effetti nel mar Mediterraneo;
  • ii)di studiare i rapporti sottoposti dalle Parti contraenti in conformita' all'articolo 20;
  • iii)di adottare, esaminare e modificare, ove necessario in conformita' alla procedura stabilita all'articolo 17, gli allegati alla presente Convenzione e ai Protocolli;
  • iv)di fare delle raccomandazioni concernenti l'adozione di protocolli addizionali o di emendamenti alla presente Convenzione o ai Protocolli, in conformita' alle disposizioni degli articoli 15 e 16;
  • v)di costituire, ove necessario, dei gruppi di lavoro incaricati di esaminare ogni argomento connesso con la presente Convenzione, Protocolli e allegati;
  • vi)di studiare e porre in atto, all'occorrenza, ogni misura supplementare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione e dei Protocolli.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art14 · fonte su Normattiva