1. A partire dal 17 febbraio 1977, la presente Convenzione, il Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate dalle navi e dagli aereomobili e il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive, nel caso di situazione critica, saranno aperti all'adesione degli Stati previsti all'articolo 24, della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento previsto al detto articolo. 2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo, ogni Stato non previsto all'articolo 24 potra' aderire alla presente Convenzione e a ciascun Protocollo, con riserva della approvazione preventiva da parte dei tre quarti delle Parti contraenti al relativo Protocollo. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art26 · fonte su Normattiva