Art. 27 — Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore alla medesima data nella quale e' entrato in vigore il primo dei Protocolli. 2. La Convenzione entrera' ugualmente in vigore per quanto riguarda gli Stati, la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico regionale, previsti all'articolo 24, che avranno adempiuto le formalita' richieste per diventare Parti contraenti di ogni altro Protocollo che non sara' ancora entrato in vigore. 3. Ogni Protocollo della presente Convenzione, salvo contrarie disposizioni di questo Protocollo, entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di questo Protocollo o di adesione a questo delle Parti previste all'articolo 24. 4. In seguito, la presente Convenzione e ogni Protocollo entreranno in vigore nei riguardi di ciascuno Stato, della Comunita' economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale, previsti all'articolo 24, il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
