Art. 29 — Funzioni del Depositario
[1]1. Il Depositario notifichera' alle Parti contraenti e a tutte le altre Parti previste all'articolo 24, cosi' pure all'Organizzazione:
- i)la firma della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, effettuati in conformita' delle disposizioni degli articoli 24, 25 e 26;
- ii)la data alla quale entreranno in vigore la Convenzione e ogni Protocollo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27;
- iii)le notifiche di denunzia fatte in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28;
- iv)gli emendamenti adottati per cio' che concerne la Convenzione e ogni Protocollo, la loro accettazione dalle Parti contraenti e la data di entrata in vigore di questi emendamenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16;
- v)l'adozione di nuovi allegati e gli emendamenti a ogni allegato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 17;
- vi)le dichiarazioni di accettazione dell'applicazione obbligatoria della procedura di arbitrato in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 22. 2. Gli originali della presente Convenzione e di tutti i Protocolli relativi saranno depositati presso il Depositario, il Governo spagnolo, che ne inviera' copie certificate conformi alle Parti contraenti e all'Organizzazione, cosi' pure al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione e la loro pubblicazione in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Barcellona, il 16 febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare in lingua inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti egualmente fede.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
