[1]1. Il Depositario notifichera' alle Parti contraenti e a tutte le altre Parti previste all'articolo 24, cosi' pure all'Organizzazione:

  • i)la firma della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, effettuati in conformita' delle disposizioni degli articoli 24, 25 e 26;
  • ii)la data alla quale entreranno in vigore la Convenzione e ogni Protocollo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27;
  • iii)le notifiche di denunzia fatte in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28;
  • iv)gli emendamenti adottati per cio' che concerne la Convenzione e ogni Protocollo, la loro accettazione dalle Parti contraenti e la data di entrata in vigore di questi emendamenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16;
  • v)l'adozione di nuovi allegati e gli emendamenti a ogni allegato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 17;
  • vi)le dichiarazioni di accettazione dell'applicazione obbligatoria della procedura di arbitrato in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 22. 2. Gli originali della presente Convenzione e di tutti i Protocolli relativi saranno depositati presso il Depositario, il Governo spagnolo, che ne inviera' copie certificate conformi alle Parti contraenti e all'Organizzazione, cosi' pure al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione e la loro pubblicazione in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Barcellona, il 16 febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare in lingua inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti egualmente fede.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art29 · fonte su Normattiva