Ai fini del presente Protocollo, l'espressione "interessi relativi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato e che si riferiscono, tra l'altro:
- a)alle attivita' marittime costiere, portuali o di estuari, ivi comprese le attivita' dei luoghi di pesca;
- b)all'attrattiva storica e turistica, ivi compresi gli sport acquatici e altre attivita' ricreative, della regione considerata;
- c)alla salute delle popolazioni costiere;
- d)alla conservazione delle risorse viventi.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
