Ai fini del presente Protocollo, l'espressione "interessi relativi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato e che si riferiscono, tra l'altro:

  • a)alle attivita' marittime costiere, portuali o di estuari, ivi comprese le attivita' dei luoghi di pesca;
  • b)all'attrattiva storica e turistica, ivi compresi gli sport acquatici e altre attivita' ricreative, della regione considerata;
  • c)alla salute delle popolazioni costiere;
  • d)alla conservazione delle risorse viventi.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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