Le Parti si sforzeranno di sostenere e di promuovere, sia individualmente sia in cooperazione bilaterale o multilaterale, i loro piani di emergenza e i loro mezzi di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto ad idrocarburi e ad altre sostanze nocive. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessario alle operazioni in caso di situazione critica.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
