- Diritto alla protezione della salute Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare: 1 ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria; 2 a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilita' individuale in materia di salute; 3 a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonche' gli infortuni.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art11 · fonte su Normattiva