- Diritto alla sicurezza sociale Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano: 1 a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale; 2 a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale; 3 ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale; 4 a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire: a la parita' di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti; b l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 31/2022

    Parametro
    3 febbraio 2022

    1) dichiara inammissibili gli interventi dei giudici di pace M. C., M.F. D.G., A.G. P., A. P., R. T., R. O., nonché dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA), dell'Associazione nazionale dei giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale italiana magistrati onorari (UNIMO) e della Federazione magistrati onorari di tribunale (FederMOT); 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questi…

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art12 · fonte su Normattiva