- Diritto ad usufruire di servizi sociali Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano: 1 ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunita' nonche' al loro adattamento all'ambiente sociale; 2 ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entita' alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art14 · fonte su Normattiva