- Diritto alla protezione contro la poverta' e l'emarginazione sociale. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la poverta' e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano: a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale e medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di poverta' e delle loro famiglie; b a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art30 · fonte su Normattiva