- Diritto alla dignita' sul lavoro. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignita' sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori: 1 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti; 2 a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art26 · fonte su Normattiva