1. A seguito della ratifica della presente Convenzione, i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie. 2. In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti terzi, qualora rilevante, e includere:

  • a)il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
  • b)la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
  • c)l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
  • d)l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;
  • e)la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
  • f)l'istituzione di misure sanzionatorie;
  • g)lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita' educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate;
  • h)la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti. 3. Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascun Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversita' della natura e della portata delle rispettive responsabilita'.

Testo vigente dal 26 gennaio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4~convenzione-190-art4 · fonte su Normattiva