Ciascun Membro dovra' assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:
- a)il riconoscimento del ruolo determinante delle autorita' pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale;
- b)l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche' attraverso altre modalita', dei settori o delle professioni e delle modalita' di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu' esposti alla violenza e alle molestie;
- c)l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.
Testo vigente dal 26 gennaio 2021
