Parte V Articolo E - Non discriminazione. Il godimento di diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~traduzione-parte-v-arte · fonte su Normattiva