Art. 21 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](2) Non discriminazione 1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali. 2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, e' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza. Spiegazione Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-124 della Costituzione, e all'articolo 14 della CEDU, nonche' all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformita' dello stesso. Non v'e' contraddizione ne' incompatibilita' fra il paragrafo 1 e l'articolo III-124 della Costituzione, che ha campo d'applicazione e finalita' diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facolta' di adottare atti legislativi, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione puo' regolamentare gli interventi delle autorita' degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 21 (2), invece, non conferisce nessuna facolta' di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati ne' sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori cosi' ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli delle parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione. II paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facolta' conferite a norma dell'articolo III-124 ne' l'interpretazione data a tale articolo. Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e va applicato in conformita' di tale articolo.
[2]----------------------
[3](2) Articolo II-81 della Costituizione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
