[1]Articolo III-118
[2]Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
