Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Testo vigente dal 28 marzo 1963
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Testo vigente dal 28 marzo 1963
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112 Cost., e con riguardo agli artt. 8 e 9 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 300 del 1963, citata, concernenti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione in Italia della convenzione europea di estradizione, nella parte in cui consentono che abbiano esecuzione gli articoli 8 e 9 di detta convenzione - il primo dei quali, a parere della Corte rimettente, darebbe facoltà al Ministro della giustizia di concedere o meno l'estradizione nel caso in cui sia in corso in Italia procedimento penale nei confronti della persona richiesta, per lo stesso fatto per il quale è domandata l'estradizione, come sarebbe altresì confermato 'a contrariò dall'art. 9, che esclude invece l'estradizione quando per lo stesso fatto sia stata pronunciata nel nostro Paese sentenza definitiva - e non invece l'art. 705, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. - che vieta l'estradizione quando per lo stesso fatto sia in corso procedimento penale nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione -, in quanto, premesso che l'art. 8 della convenzione europea di estradizione è una norma di diritto internazionale pattizio, rivolta agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordinamenti interni di questi, la quale attribuisce allo Stato richiesto, che abbia in corso un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti del soggetto di cui è chiesta l'estradizione, la facoltà di rifiutarla; in presenza di siffatta norma, spetta all'ordinamento interno di ciascuno degli Stati contraenti la regolamentazione della fattispecie, e, dunque, qualunque sia la soluzione discendente dall'ordinamento interno dello Stato richiesto, la norma internazionale risulta pienamente osservata. Ne consegue che, allorché l'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., determina le condizioni alle quali la Corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione, <<quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente>>, pone in essere una norma cedevole rispetto a contrastanti norme internazionali pattizie, che lo Stato si sia impegnato ad osservare, ma solo quando tali norme internazionali risultino incompatibili con la predetta norma interna, la quale ultima resta pienamente applicabile nel caso in cui - come in quello di specie - la convenzione esiste ma non dispone diversamente. Ne' sarebbe corretto, d'altra parte, desumere dalla sola disposizione dell'art. 8 della convenzione l'esistenza di un potere discrezionale, attribuito al Ministro della giustizia, di concedere o meno l'estradizione in pendenza del procedimento penale nello Stato, dato che, appunto, la norma pattizia in quanto tale non disciplina le procedure e i poteri relativi all'estradizione nell'ordinamento interno, ma solo gli obblighi internazionali ed i relativi limiti. - Cfr. S. n. 446/1990. - Riguardo alla "validità del principio del <<ne bis in idem>> nell'ordinamento internazionale", v. S. nn. 48/1967 e 69/1976, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost. · Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;300~art1 · fonte del testo