- Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di agevolazioni e la partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche, spettacoli ed altri eventi di rilievo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;300~accordo-art11 · fonte su Normattiva