Art. 11 (Accordo)
- Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di agevolazioni e la partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche, spettacoli ed altri eventi di rilievo.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
