Art. 12 (Accordo)
- Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, archivisti ed esperti. Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri e di materiale di particolare interesse tra le Biblioteche Statali, Istituzioni specifiche e Biblioteche private. Le due Parti scambieranno, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi, pubblicazioni scientifiche, microfilms e copie di documenti.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
