[1]passiva

[2]1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per se' o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

[3]2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~convenzione-art2 · fonte su Normattiva