[1]attiva

[2]1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o da', direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinche' questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.

[3]2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~convenzione-art3 · fonte su Normattiva