[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO per l'emendamento dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956

[3]I GOVERNI sottoscritti, parti dell'Accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda fatto a Ginevra il 25 settembre 1956 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), CONSIDERANDO auspicabile l'emendamento dell'Accordo, HANNO DECISO quanto segue:

[4]Articolo 1 L'articolo V dell'Accordo e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo V. - Il costo totale dei servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' aumentare questo tetto sia con il consenso di tutti i governi contraenti, sia in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI".

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~art1 · fonte su Normattiva