[1]Il Segretario generale indirizzera' copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti i Governi firmatari e aderenti e notifichera' loro:

  • a)tutte le firme del presente Protocollo;
  • b)il deposito di ogni strumento di accettazione o di adesione; e
  • c)la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo, a nome dei loro rispettivi Governi.

[3]FATTO a Montreal il terzo giorno del mese di novembre millenovecentottantadue, in francese, in inglese e in spagnolo, i tre testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~art16 · fonte su Normattiva