Nell'articolo IX dell'Accordo:

  • a)il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo dell'Islanda secondo i termini del paragrafo I dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo dell'Islanda trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso".
  • b)nel paragrafo 3, le parole "a far data dall'anno 1957" sono soppresse.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~art5 · fonte su Normattiva