[1]Articolo XIII

[2]1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo nuove spese di capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato I qui accluso, cosi' come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

  • a)l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o
  • b)questi servizi siano quelli approvati da tutti i Governi contraenti; o
  • c)questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovo degli edifici e del materiale mediante prelievi sui contributi versati a titolo di ammortamento non e' considerato come nuova spese in capitale. 4. Se le nuove spese in capitale o servizi supplementari sono proposti dal Governo dell'Islanda o dal Consiglio, il suddetto Governo fornisce al Segretario generale i relativi preventivi di spesa, nonche' tutte le specifiche, programmi e altre informazioni che possano essere a tal fine necessarie e consulta il Segretario generale sulle modalita' di approvvigionamento, di concezione o di costruzione da adottare. 5. Il Consiglio puo', d'intesa con il Governo dell'Islanda, escludere dall'Accordo una parte qualsiasi dei Servizi. 6. Dopo che saranno state adottate determinate misure in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio emendera' di conseguenza gli Allegati al presente Accordo.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxiii · fonte su Normattiva