'articolo XIII dell'Accordo, il paragrafo 2 e' soppresso e sostituito delle seguenti disposizioni: "2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda, includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato i qui accluso, cosi' come nuove spese del capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
- a)l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno ai 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o
- b)questi servizi siano quelli approvati da tutti i governi contraenti; o
- c)questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6, a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI".
Testo vigente dal 26 giugno 1985
