[1]Articolo XII
[2]1. L'obbligo per il Segretario generale di effettuare versamenti al Governo dell'Islanda in virtu' del presente Accordo e' limitato alle somme effettivamente ricevute dall'Organizzazione e disponibili conformemente ai termini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale puo' tuttavia, prima di ricevere i versamenti dei Governi contraenti e in conformita' al Regolamento finanziario dell'Organizzazione, anticipare le somme dovute al Governo dell'Islanda se giudica tali anticipi necessari alla istituzione di un servizio o alla continuita' di funzionamento dei Servizi. 3. Nessun Governo contraente ha diritto a ricorrere contro l'Organizzazione in caso di mancato pagamento di un altro Governo secondo il presente Accordo.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
