[1]Articolo XVII

[2]Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:

  • a)sia su domanda di due o piu' Governi contraenti, sia su domanda del Governo dell'Islanda, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente;
  • b)se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo;
  • c)se per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artxvii · fonte su Normattiva