[1]Articolo XVII
[2]Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati:
- a)sia su domanda di due o piu' Governi contraenti, sia su domanda del Governo dell'Islanda, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente;
- b)se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo;
- c)se per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
