[1]Articolo XXIII
[2]1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XXII, ciascun Governo contraente diverso dal Governo dell'Islanda i cui contributi per l'anno in corso siano inferiori al dieci per cento della somma limite indicata all'articolo V, puo' cessare di essere parte al presente Accordo a partire dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, notificando per iscritto, al Segretario generale, al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, la propria intenzione di cessare di essere parte all'Accordo. Ai fini dell'articolo XXII, paragrafo 1, lettera c), tale preavviso e' reputato costituire anche una notifica del desiderio di porre fine al presente Accordo. 2. Ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne informa gli altri Governi contraenti.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
