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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: delle disposizioni relative alla competenza 1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni della parte VI, capitolo I della convenzione sul brevetto comunitario e delle disposizioni del protocollo sulle controversie, relative alle regole di competenza, applicabili alle azioni in materia di brevetti comunitari proposte dinanzi ai tribunali nazionali. 2. Le giurisdizioni che hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione di interpretazione di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

tolto: a) - in Belgio: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) e le Conseil d'Etat (de Raad van State), - in Danimarca: Hojesteret, - nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshofe des Bundes, - in Grecia: (testo in lingua greca), - in Spagna: el Tribunal supremo, - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'Etat, - in Irlanda: An Chuirt Uachtarach (the Supreme Court), - in Italia: la Corte suprema di cassazione, - nel Lussemburgo: la Cour superieure de justice siegeant comme Cour de cassation, - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad, - nel Portogallo: o Supremo Tribunal de Justica, - nel Regno Unito: the House of Lords;

tolto: b) le giurisdizioni degli Stati contraeti quando si pronunciano in appello. 3. Quando una siffatta questione e' sollevata in una causa pendente dinanzi una delle giurisdizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), detta giurisdizione, se ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la sua sentenza, e' tenuta a chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 4. Quando una siffatta questione e' sollevata dinanzi una delle giurisdizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), detta giurisdizione puo', alle condizioni fissate al paragrafo 1, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~accordo-art3 · fonte del testo