Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Il presente accordo e' aperto all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunita' economica europea. 2. Gli strumenti relativi all'adesione al presente accordo sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione dello Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sulla concessione di brevetti europei, qui di seguito denominato "convenzione sul brevetto europeo", o la sua adesione a quest'ultima. 3. Gli stati firmatari riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea deve aderire al presente accordo. 4. Tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente puo' essere conclusa una convenzione speciale al fine di determinare le modalita' di applicazione del presente accordo rese necessarie dall'adesione di detto Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~accordo-art7 · fonte del testo