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Presso i tribunali e le corti d'appello indicati nell'allegato al protocollo sulle controversie sono istituite sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti il brevetto comunitario. Le sezioni di cui al comma 1 sono competenti esclusivamente per le cause indicate nell'articolo 15 del protocollo sulle controversie. La competenza territoriale e' quella specificata nell'allegato al medesimo protocollo. Alle sezioni di cui al comma 1 devono essere destinati magistrati che possiedono un'esperienza nel diritto dei brevetti. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione delle cause relative al brevetto comunitario.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
