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Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 5 del protocollo sui privilegi e immunita' si applica la non imponibilita' all'IVA nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
