Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →
1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento. 2. Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
