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di Presidenza 1. Il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione puo' istituire un Ufficio di Presidenza composto di cinque dei suoi membri. 2. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato ristretto sono di diritto membri dell'Ufficio di Presidenza; gli altri tre membri sono eletti dal Comitato ristretto. 3. Il mandato dei membri eletti dal Comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non e' rinnovabile. 4. L'Ufficio di Presidenza assolve i compiti che il Comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo Comitato.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art13 · fonte del testo