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1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Comitato ristretto del Consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 2. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il Comitato ristretto e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 21, lettera a). 3. L'astensione non e' considerata come voto.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
