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del cambiamento di proprieta' 1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 23, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale,
- a)il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se
- b)il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato Contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli puo' proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza fosse in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
