Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

congiunta La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 79 della convenzione sul brevetto europeo, puo' essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti.

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art3 · fonte del testo