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congiunta La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 79 della convenzione sul brevetto europeo, puo' essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
