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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: della revoca e della nullita' del brevetto comunitario 1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, e il brevetto comunitario che ne risulta, sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto e' dichiarato parzialmente o interamente nullo. 2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullita' del brevetto non pregiudica:

tolto: a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita';

tolto: b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita' nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equita', nella misura giustificata dalle circostanze, si puo' chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~art33 · fonte del testo